Secondary ticketing, il Tar del Lazio conferma le sanzioni Antitrust a Viagogo

Ultime dal pianeta secondary ticketing: il Tar del Lazio ha confermato le multe inflitte dall’Antitrust a Viagogo, uno dei maggiori distributori al mondo di biglietti per concerti e avvenimenti sportivi. L’organo di giustizia amministrativa ha infatti respinto la richiesta di sospensione dei provvedimenti sanzionatori. Due le richieste d’impugnativa proposte da Viagogo: con la prima si contestava il provvedimento Agcm del 5 aprile 2017 con cui fu deliberata come scorretta la pratica commerciale contestata a Viagogo, con l’irrogazione di multa di 300mila euro; con la seconda si contestava il provvedimento del 7 marzo 2018 con il quale fu irrogata un’ulteriore sanzione di un milione di euro per non avere ottemperato al provvedimento precedente. In particolare, la pratica commerciale contestata si riferiva alle modalità di prospettazione e fornitura del servizio di nella compravendita on line di biglietti per eventi nel mercato secondario. Per il Tar «non può condividersi l’impostazione seguita da Viagogo volta a qualificare la sua posizione nel mercato secondario quale quella di “soggetto neutro”, il cui compito è circoscritto a fare incontrare domanda e offerta attraverso l’utilizzo della propria piattaforma elettronica», anche perché il ruolo della società «non è meramente passivo ma comporta un intervento diretto, per il tramite della piattaforma, nel rapporto tra i venditori e la clientela finale, che si sostanzia tra l’altro nel trattamento dei dati forniti dai consumatori e nella remunerazione per il servizio prestato nella sua qualità di intermediario». In sostanza per i giudici «le valutazioni espresse dall’Autorità in ordine alla scorrettezza della pratica in esame sono scevre dai vizi censurati, in presenza di una condotta caratterizzata da incompletezza informativa relativa a elementi, quali la natura del servizio prestato, il prezzo, le caratteristiche principali del bene offerto e la sua effettiva disponibilità, necessarie per assumere una decisione economica consapevole sulla convenienza dell’offerta e non pregiudicare la libertà di autodeterminazione del consumatore stesso, che costituisce obiettivo primario del Codice del Consumo». Con riferimento poi alla sanzione inflitta per inottemperanza alle prescrizioni contenute nel precedente provvedimento sanzionatorio, per il Tar «la stessa risulta congrua, in ragione della elevata potenzialità offensiva della pratica oggetto di reiterazione, che è stata posta in essere da uno dei più importanti operatori del mercato secondario» e «il processo di quantificazione operato dall’Autorità si sottrae alle censure formulate dalla ricorrente». Esultano le associazioni dei consumatori. L’Unc parla di «ottima notizia», nonché «altro passo avanti per la battaglia che abbiamo condotto a tutela degli spettatori dei concerti e per garantire i loro diritti». Il Codacons esorta adesso il governo ad «adottare al più presto misure efficaci per contrastare questa ignobile speculazione sui prezzi dei biglietti, oscurando in modo immediato quei siti che rivendono biglietti a prezzi maggiorati». La prossima mossa dovrebbe farla l’Agenzia delle Entrate con l’emissione della nota contenente le «specifiche tecniche» di attuazione dei provvedimenti contro il bagarinaggio emessi dal governo Gentiloni.