Secondary ticketing, la legge ora c’è: no al bagarinaggio 2.0 (ma puoi rivendere un biglietto «senza fini commerciali»)

Adesso la legge c’è. La sua efficacia «sul campo» sarà chiaramente tutta da verificare. Tra gli emendamenti della manovra di Bilancio licenziati alla fine della scorsa settimana c’è anche il provvedimento contro il Secondary ticketing, il cosiddetto «bagarinaggio 2.0» che, da materia per pochi iniziati, nelle ultime settimane è diventato argomento molto popolare nel Paese, soprattutto a seguito degli scoop de «Le Iene». La versione finale del testo voluto dal ministro dei Beni culturali Dario Franceschini è comunque diversa dalle precedenti bozze che erano circolate nell’ultimo mese. Due in particolare le modifiche intervenute: i prima battuta la soglia minima di sanzione si abbassa a 5mila euro rispetto ai 30mila euro della prima versione (resta invece invariata, a quota 180mila euro, la sanzione massima); in seconda battuta non viene più sanzionata «la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata in modo occasionale, purché senza fini commerciali». Purché a praticare la cessione sia una persona fisica. Un passaggio che è interpretabile più o meno così: se compri un biglietto per un concerto ma poi, a causa di sopravvenuti impegni, non hai più la possibilità di assistere allo spettacolo, puoi provare a recuperare i soldi spesi rivendendo il titolo. Qui di seguito il testo finale dell’emendamento, con le modifiche in neretto (nella foto Afp un concerto di Kanye West negli Usa).

 

«[omissis] 545. Al fine di contrastare l’elusione e l’evasione fiscale, nonché di assicurare la tutela dei consumatori e garantire l’ordine pubblico, la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da soggetto diverso dai titolari, anche sulla base di apposito contratto o convenzione, dei sistemi per la loro emissione è punita, salvo che il fatto non costituisca reato, con l’inibizione della condotta e con sanzioni amministrative pecuniarie da 5.000 euro a 180.000 euro, nonché, ove la condotta sia effettuata attraverso le reti di comunicazione elettronica, secondo le modalità stabilite dal comma 543, con la rimozione dei contenuti, o, nei casi più gravi, con l’oscuramento del sito internet attraverso il quale la violazione è stata posta in essere, fatte salve le azioni risarcitorie. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le altre autorità competenti effettuano i necessari accertamenti e interventi, agendo d’ufficio ovvero su segnalazione degli interessati. Non è comunque sanzionata la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da una persona fisica in modo occasionale, purché senza finalità commerciali. 546 Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare, sentita l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Società italiana degli autori ed editori, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate, nel rispetto della normativa dell’Unione europea, le specificazioni e regole tecniche attuative del precedente comma, in particolare al fine di aumentare l’efficienza e la sicurezza informatica delle vendite dei titoli di accesso mediante i sistemi di biglietterie automatizzate, nonché di assicurare la tutela dei consumatori».