Siete autori emergenti (o, magari, non emersi neanche per un pezzettino) e vi accorgete che la nuova hit di cui tutti parlano assomiglia a un vostro brano? Vi sentite vittime di plagio e vorreste approfondire cosa potete fare e come dovete muovervi? Ve la cavate con la chitarra ma ne sapete poco di diritto d’autore? Niente panico, sul tema abbiamo interpellato (anche per conto vostro) una vera specialista di casistiche di questo tipo: Maria Francesca Quattrone, founding partner dello studio Dike Legal, avvocato di fiducia di numerosi artisti, musicisti, editori musical e, produttori discografici di primo piano nel panorama italiano ed internazionale.
Avvocato Quattrone, esce un brano molto simile a una canzone da me scritta. Cosa posso fare?
Innanzitutto, e per meglio difendersi, è opportuno che la propria opera sia stata preventivamente depositata. In caso di opera musicale potrà essere depositata in Siae (oramai dal 2022 solo digitalmente) o presso altra collecting che svolge attività di deposito di opere protette e certificazione della data. Come sappiamo, il deposito di un’opera non ne garantisce l’autenticità o l’originalità, ma semplicemente ne attesta la data certa di creazione. Pertanto, avendo questa “certezza” la persona che ritiene fondatamente leso un proprio diritto potrà inviare, meglio se tramite un legale che la rappresenti, una diffida alla controparte chiedendo l’interruzione dell’uso del brano che si ritiene plagiato.
In caso di mancato riscontro e avendo verificato anche con un consulente tecnico musicale (un maestro diplomato in composizione per esempio) l’esistenza del plagio, ovvero dell’utilizzo della stessa melodia o dello stesso testo letterario, potrà agire per chiedere l’inibitoria dell’uso del brano, rivolgendosi al tribunale competente che, in base alla normativa vigente, è certamente la sezione specializzata in materia di impresa (Sezione Imprese) del Tribunale di riferimento. Esiste infatti una competenza speciale per le materie relative al diritto d’autore.
Quando posso dire che ci sono gli estremi di plagio?
Si ritiene impropriamente che esistano dei limiti quantitativi prestabiliti la cui presenza fa “scattare” in automatico il plagio. La normativa e la giurisprudenza di settore, invece, non fanno mai alcun riferimento prestabilito che sia meramente quantitativo, come, ad esempio, un numero di battute ritenute simili (le famose 7 o 8 battute), il numero di note consecutive, ecc…
Ciò che assume primaria rilevanza è il gradiente di confondibilità tra opera originaria e opera plagiaria, negli elementi ritenuti caratteristici e distintivi della prima delle due opere. In altre parole, ciò che è rilevante è se l’opera plagiaria riprende tutti o comunque i principali elementi che caratterizzano e distinguono l’opera plagiata, indipendentemente da elementi “numerici”, parliamo di melodia, armonia e ritmo da un lato e testo dall’altro.
Infatti, può essere il tema (“motivetto”) principale o una parte di ritornello (che nell’ambito della musica pop generalmente è la parte più orecchiabile per il pubblico) un misto di melodia e ritmo. Anche se la coincidenza di un frammento musicale melodico non integra di per sé un plagio, occorrendo verificare la creatività del frammento e se il plagio investa le componenti melodiche, armoniche e ritmiche. Viene, quindi, preso in considerazione il “cuore” del brano e si analizza il grado di somiglianza di quello. La premessa essenziale è che l’opera che si ritiene oggetto di plagio abbia le caratteristiche di opera dell’ingegno e sia quindi nuova, originale e creativa.
A cosa mi conviene puntare se sono stato plagiato?
Visti i tempi della giustizia e la materia molto specialistica, noi avvocati cerchiamo sempre, prima di spingere il cliente ad avviare un contenzioso, di tentare una composizione bonaria della controversia. Laddove questo non sia possibile, occorre attrezzarsi e arrivare avanti al giudice almeno con un parere tecnico di parte che confermi la tesi dell’attore: la sussistenza del plagio.
È quindi sempre opportuno, se non necessario, coinvolgere un consulente tecnico musicale per avere un parere sul livello di somiglianza dei due brani.
Il Giudice verosimilmente si farà anch’egli affiancare da un consulente tecnico d’ufficio, il cosiddetto Ctu, che dovrà svolgere una perizia tecnica sul brano sia a livello qualitativo che quantitativo (cosa è stato copiato e quanto). A questa dovranno aggiungersi elementi di fatto come, prima esempio, se quell’opera era circolata prima ed a chi, se il produttore artistico dei due brani sia lo stesso, se ci siano influenze melodiche di altri brani a loro volta assimilabili.
Non esistono norme specifiche che disciplinino questi elementi, ma la valutazione tecnica e i fatti di causa aiuteranno il giudice a dirimere la controversia, decidendo anche, nel caso in cui confermasse il plagio, l’ammontare del risarcimento del danno che l’autore originario avrebbe subito a causa del comportamento illecito. I danni si quantificano generalmente attraverso due criteri: l’uno è la cosiddetta riversione degli utili, ovvero il pagamento al titolare originario dei diritti sulla composizione degli utili eventualmente percepiti dal soggetto “contraffattore”; l’altro è il cosiddetto prezzo del consenso ovvero la somma che il titolare dell’opera originaria avrebbe richiesto per lo sfruttamento della stessa. I due criteri sono anche cumulabili tra loro.
Cosa posso fare se il brano viaggia sul filo della legittimità?
Vi sono diversi casi dove non sussiste il plagio, ma vi sono diverse somiglianze con un altro brano o parti di un brano sono prese “tali e quali” come fossero delle citazioni senza tuttavia chiedere un preventivo consenso agli aventi diritto.
Il cosiddetto. campionamento (sampling) non autorizzato è uno di questi casi e può tradursi tanto in una violazione dei diritti relativi alla registrazione dell’opera, quanto in una violazione dei diritti sull’opera musicale in sé. Uno dei casi più noti è stato deciso dalla Corte di Giustizia Europea del 29/07/2019, n.476.
Il brano Nur Mir, prodotto dalla società Pelham nel 1997, utilizza la tecnica del “campionamento” (sampling) di un frammento di musica (sample) di circa 2 secondi di Metall auf Metall. I due membri del gruppo tedesco dei Kraftwerk, Ralf Hutter e Florian Schneider – Esleben, produttori fonografici e artisti interpreti dell’opera musicale, hanno accusato Pelham di violazione dei loro diritti esclusivi sul brano. Di conseguenza hanno fatto causa innanzi al Ladgericht Hamburg (Tribunale del Land, Amburgo) che ha poi rinviato al Giudice di Lussemburgo.
La sentenza ha stabilito che: «La tecnica del campionamento costituisce una forma di espressione artistica che rientra nell’ambito della libertà delle arti, tutelata dall’art. 13 della CDFUE, e dunque l’art. 2 lett. c) della direttiva 2001/29/Ce deve essere interpretato alla luce della Carta nel senso che il diritto esclusivo conferito da tale disposizione al produttore di fonogrammi di autorizzare o vietare la riproduzione del proprio fonogramma non gli consente di opporsi all’utilizzo da parte di un terzo di un campione sonoro del suo fonogramma in forma modificata e non riconoscibile all’ascolto ai fini dell’inclusione di tale campione in altro fonogramma» generando ricadute pratiche su tutta l’industria musicale che applica l’utilizzo dei sampling. È pur vero che la musica leggera spesso è priva dei requisiti di complessità e originalità. Sovente ci sono analogie solo occasionali. È quindi pacifico il principio della non tutelabilità dell’opera musicale, qualora la stessa utilizzi elementi già acquisiti e appartenenti al comune linguaggio musicale.
Che strumenti ho per comprendere se escono canzoni che somigliano a quelle che ho scritto io?
Oltre al ricorso di un consulente tecnico-musicale, si può ricorrere a strumenti tecnologici. Esiste un’importante differenza: da un lato la valutazione della composizione e del testo, frutto della creatività rispettivamente del compositore e dell’autore (che possono ovviamente coincidere), dall’altro l’esame del brano registrato ossia considerato come insieme di interpretazione dell’esecutore e composizione musicale e testo. È possibile rintracciare digitalmente – a mezzo software – quella che potremmo definire l’impronta digitale di un brano, ossia l’onda sonora (anche visibile attraverso qualsiasi programma di produzione musicale o Daw). YouTube ne è un esempio palese: qualora un utente utilizzi un brano di terzi, YouTube, dopo aver riconosciuto detto brano, blocca la monetizzazione del video e procede al “take down” (rimozione) del video stesso laddove intraveda una violazione del copyright. Simile è l’algoritmo contenuto nella piattaforma Spotify. Un’altra app di riconoscimento è Shazam (anche se opera in maniera leggermente diversa). La criticità principale di tali sistemi è l’impossibilità di riconoscimento nel caso in cui la registrazione dell’opera plagiaria possieda un’onda anche solo leggermente diversa dall’altra. Diventa evidente, quindi, che il riconoscimento automatico della composizione e del testo risulta essere molto più complicato, pur esistendo dei software di rilevamento degli spartiti (ad esempio Musipedia) e di opere letterarie (Plagiarism Detector, Dupli Checker). Infatti, per quanto concerne la composizione, questi software hanno per lo più la finalità di trasporre la melodia in spartito, mentre quelli relativi alle opere letterarie necessitano comunque l’inserimento del testo asseritamente plagiato.