Il Decreto del ministero dell’Economia 12 marzo 2018 con l’«Adozione delle specificazioni e regole tecniche attuative in materia di Secondary Ticketing» è stato pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale. Il tema è noto «assicurare la tutela dei consumatori» di fronte al fenomeno del bagarinaggio online. Eppure – recita il comma 2 dell’articolo 2 – «sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente decreto le persone fisiche che effettuano la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento dei titoli di accesso» in modo «occasionale e senza finalità commerciali». Il problema, per il legislatore, sono i bot: «Al fine di aumentare l’efficienza – recita il comma 1 dell’articolo 3 – e la sicurezza informatica delle vendite dei titoli di accesso mediante i sistemi di biglietterie automatizzate, i titolari dei sistemi di emissione assicurano che la vendita, o altre forme di collocamento attraverso reti di comunicazione elettronica, di titoli di accesso ad attività di spettacolo avvengano esclusivamente attraverso sistemi informatici che, essendo idonei a distinguere l’accesso effettuato da una persona fisica rispetto a quello effettuato da un programma automatico, impediscano l’acquisto da parte di tale programma, nonché siano in grado di identificare l’acquirente». Le piattaforme online di ticketing dovranno chiedere all’Agenzia delle entrate un «riconoscimento di idoneità» che attesti il fatto che sono a prova di bot.
Tocca all’Agcom vigilare su vendita e «altre forme di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo attraverso reti di comunicazione elettronica». All’Autorità garante per le comunicazioni toccherà adottare un regolamento «per assicurare la tutela dei titolari di diritti d’autore e dei consumatori nell’ambito di vendite ed altre forme di collocamenti di titoli di accesso ad attività di spettacolo mediante i sistemi di biglietterie automatizzate». A cosa va incontro chi pratica secondary ticketing? «Salvo che il fatto costituisca reato, le autorità competenti – continua il testo – e, limitatamente alle violazioni realizzate attraverso le reti di comunicazione elettronica, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, irrogano le sanzioni» previste dalla Finanziaria 2017, il primo intervento legislativo in materia di secondary ticketing». In caso di secondary ticketing online, l’Agcom ha facoltà di disporre la rimozione dei contenuti integranti la condotta vietata. Nel caso di violazioni gravi, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può disporre l’oscuramento anche temporaneo del sito internet attraverso il quale è compiuta la violazione». Fin qui gli uscenti ministri Padoan, Orlando e Franceschini, firmatari del Decreto pubblicato oggi in Gazzetta. Per nuovi interventi legislativi sul tema del bagarinaggio online, toccherà aspettare un nuovo governo. Che non è dato sapere come si porrà di fronte al tema del bagarinaggio online.