«Il fatto non costituisce più reato». Biagio Antonacci assolto dall’accusa di evasione fiscale

Biagio Antonacci (nella foto ANSA) è stato assolto oggi dalla terza sezione penale del Tribunale di Milano dall’accusa di evasione fiscale perché «il fatto non è più previsto dalla legge come reato». Antonacci era accusato di una presunta evasione fiscale da circa 3,5 milioni di euro. I fatti contestati facevano riferimento agli anni compresi tra il 2004 e il 2008, periodo in cui il cantautore, secondo quelli che erano i teoremi dell’accusa, avrebbe trasferito «fittiziamente» i suoi redditi a tre società, di cui una di diritto inglese sottoposta a un’aliquota dell’8 per cento. Una costruzione societaria «sostanzialmente» fraudolenta, secondo i magistrati, attraverso la quale sarebbero stati sottratti al fisco gli importi oggetto della controversia. Con questa ipotesi, il viceprocuratore onorario Luciana Greco aveva chiesto nella precedente udienza una condanna a un anno e sei mesi. Per la difesa, invece, rappresentata dall’avvocato Alessio Lanzi, il cantautore non ha «mai violato alcuna norma» e le tre società di cui era socio e al centro del processo «erano vere e operanti», non essendoci stata «alcuna interposizione fittizia». Per i legali dell’imputato, inoltre, l’abuso del diritto non è più previsto come reato (in seguito ai decreti fiscali varati nell’autunno del 2015). In più, aveva spiegato il legale nell’arringa, «sempre in fase di accertamento l’imposta effettivamente dovuta da Antonacci è stata rideterminata in circa 90mila euro». Un cifra che, ha spiegato ancora la difesa, tra l’altro, è sotto la nuova soglia di punibilità dell’evasione (che è di 150mila euro) prevista dalle nuove normative. Per questi motivi Antonacci, poteva anche essere assolto «perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato». E proprio quest’ultima formula è stata quella accolta oggi dal giudice (che depositerà le motivazioni tra 90 giorni) per il reato contestato di infedele dichiarazione dei redditi per l’annualità 2008, dopo aver dichiarato, invece, la prescrizione per le annualità tra il 2004 e il 2007.