Secondary ticketing: l’appello di Siae, la posizione di Live Nation e il testo (integrale) dell’ordinanza del Tribunale di Roma

Nel giorno dell’ordinanza del Tribunale civile di Roma sull’ormai celeberrimo caso Coldplay, presso la sede milanese di Siae in Corso Buonaparte (nella foto un momento della conferenza stampa) si danno i numeri. Quelli delle performance delle due date a San Siro della band di Chris Martin, per la precisione: per il primo concerto risultano emessi 48.015 titoli di cui oltre 43mila affidati a TicketOne, 1.029 al circuito fisico di Best Union, ossia Viva Ticket, e 3.582 direttamente in capo a Live Nation che organizza il tour; per il secondo siamo a complessivi 47.638 ticket emessi di cui 42.102 a Ticket One, 1.617 a Best Union e 3.919 a Live Nation. Nessuno si pronuncia sul percorso che ha portato i biglietti dal mercato primario a quello secondario, ma il dg di Siae Gaetano Blandini stima «tra 7 e 10mila tagliandi del doppio eve

nto in mano al circuito del secondary ticketing». Adesso che il giudice ha vietato la vendita sui siti alternativi, il presidente di Siae Filippo Sugar rivolge un appello alle piattaforme: «Restituiscano i biglietti, in modo che possano tornare in vendita al prezzo normale». Il pronunciamento giudiziario che «crea un precedente importante» secondo Sugar getta luce su un fenomeno che «danneggia gli artisti, i consumatori e anche l’erario». Torna alla carica Blandini: «Il giudice ha detto che a legislazione vigente non si possono oscurare gli hosting provider ma in un altro passaggio importante riconosce che c’è stata un’attività illecita grave e la definisce espressamente bagarinaggio online». Le repliche delle controparti non si sono fatte attendere. Live Nation 2, in una nota, ha precisato che «il Tribunale di Roma ha accolto solo parzialmente il ricorso promosso da Siae. La parziale inibitoria disposta dal giudice muove da una presunzione erronea in quanto Live Nation non ha mai venduto, né direttamente, né indirettamente, alcun biglietto relativo ai concerti dei Coldplay a siti di secondary ticketing e non ha comunque nessun riflesso concreto sull’operatività di Live Nation. Pur essendo solo un accoglimento parziale delle ragioni del ricorrente, Live Nation rimane convinta della correttezza del proprio operato e ritiene quindi ingiusta e giuridicamente errata l’ordinanza del giudice, tanto da aver conferito mandato ai suoi legali di proporre reclamo nelle sedi competenti». Ticketbis dal canto suo sottolinea come «in un momento in cui il legislatore italiano ha deciso di intervenire per regolamentare il secondary ticketing, questa decisione conferma la necessità di un attento approfondimento al fine di assicurarsi che siano affrontati i veri temi del settore, come l’utilizzo di specifici sistemi informatici (i cosiddetti Bot) per acquistare ingenti quantità di biglietti e la trasparenza degli operatori. Per questo auspichiamo che le istituzioni italiane prevedano un serio processo di consultazione e non procedano con una regolamentazione frettolosa che corre il rischio di favorire il mercato nero offline dei biglietti e di colpire l’innovazione tecnologica. Ticketbis è pronta a collaborare con le istituzioni in Italia così come già fa in molti altri paesi».

Qui di seguito riportiamo copia dell’ordinanza del Tribunale civile di Roma.

 

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