È legittima la delibera con la quale l’Agcom nell’aprile scorso ha contestato a Lea Liberi Editori Autori di non aver fornito all’Associazione Italiana Confindustria Alberghi – Aica elementi sufficienti a valutare la ragionevolezza e la proporzionalità delle tariffe proposte rispetto al valore economico dei diritti d’autore, inducendo alla sottoscrizione di licenze per l’utilizzo del suo repertorio di circa 43mila autori, 26mila dei quali italiani.
L’ha deciso il Tar del Lazio con sentenza. La complessa vicenda parte dalla circostanza che, tra il 2018 ed il 30 giugno 2022, l’Aica ha regolarmente perfezionato accordi di licenza per lo sfruttamento del repertorio musicale di Lea e versato a quest’ultima, per il tramite di Siae, i relativi compensi. In vista della scadenza dell’accordo, però, Lea informò tutti gli utilizzatori della circostanza che per utilizzare il proprio repertorio, a far data dal primo luglio 2022, avrebbero dovuto perfezionare un contratto di licenza direttamente con lei. Con la delibera contestata l’Agcom ha accertato che Lea non ha fornito alla Aica elementi sufficienti a valutare la ragionevolezza e la proporzionalità delle tariffe proposte, integrando così una violazione degli obblighi informativi previsti dalla legge, secondo cui le licenze devono essere concesse a condizioni economiche eque e non discriminatorie, sulla base di criteri chiari, semplici, oggettivi e ragionevoli, e le tariffe devono essere ragionevoli e proporzionate.
Rispondendo alla censura con la quale si deduceva l’illegittimità della delibera Agcom il Tar, premettendo come sia «prassi consolidata tanto in Italia, quanto a livello internazionale la negoziazione tra gli organismi di gestione collettiva e le associazioni di categoria, rappresentative delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi in generale», ha ritenuto che la Lea «dopo avere in un primo momento scritto alle singole strutture, ha, in seguito, dialogato esclusivamente con Aica». In più, i giudici hanno ritenuto che la delibera «non appare inoltre censurabile sotto il profilo della eccessiva imprevedibilità ed indeterminatezza dei parametri informativi esplicitati nella delibera, attesa la natura non sanzionatoria della medesima».